Abbiamo detto e scritto più volte
della forzatura sistematica in atto nei nostri Tribunali per non applicare la
legge 54/06: abbiamo analizzato per anni e documentato dettagliatamente le strategie di
aggiramento della norma, abbiamo
monitorato decreti e sentenze che del “condiviso” hanno solo il nome, abbiamo
raccolto dossier da depositare in Parlamento, abbiamo dimostrato nelle
audizioni alla Camera e al Senato la mancata applicazione della legge tradita, abbiamo
effettuato ricerche pubblicate su portali e riviste scientifiche, abbiamo
elaborato da anni relazioni da presentare in decine e decine di seminari e corsi
di formazione per avvocati …
Conoscendo quindi nei minimi dettagli
le dinamiche di autolegittimazione del Sistema, pronto alle più ardite acrobazie
dialettiche pur di giustificare il proprio accanimento nel replicare il modello
di affidamento esclusivo, dovremmo ormai essere al riparo da ogni sconcerto
nell’acquisire nuovi elementi di valutazione.
Non è così: non riusciremo mai ad
abituarci alle assurdità che sanno partorire alcuni tribunali.
L’ultima - in ordine di tempo, non certo
di assurdità - è dell’aprile 2013.
Il procedimento non è esaurito,
quindi preferiamo alterare i nomi delle persone coinvolte ed omettere gli
estremi dei professionisti, per non rendere identificabili le parti ed i
rispettivi legali, ne’ il CTU e/o il tribunale competente. Per ora.
I fatti - si separa una coppia
atipica: Anna lavora regolarmente a contratto, Mario saltuariamente in nero.
Anna e Mario hanno due bambini ed hanno
raggiunto questo equilibrio: è il padre che si occupa principalmente dei figli,
in assenza della moglie impegnata al lavoro.
Si tratta di una scelta obbligata, che
dipende dal fallimento della ditta presso la quale Mario era impiegato. Ora
lavora un paio d’ore al giorno quando capita, ma il suo ruolo domestico è tanto
prevalente che la stessa Anna lo definisce “casalingo”.
Il Giudice non prende atto della
situazione, non valuta nel caso di specie quale sia la figura di riferimento
per i figli, non decide di conseguenza, non si assume alcuna responsabilità;
nomina l’immancabile CTU, delegando ad altri il compito di uniformarsi
all’orientamento prevalente che prevede come “migliori” le misure standard:
casa, assegno e figli ad un genitore e un mortificante diritto di visita all’altro,
quale perfetta replica dell’affido esclusivo.
Il CTU però non si limita a seguire
il copione preferito nei nostri tribunali, ma rileva ciò che chiunque - quindi
anche lo stesso Giudice - avrebbe potuto rilevare: nella coppia presa in esame
i compiti di cura della prole vengono svolti prevalentemente dal padre.
In ragione dell’estrema flessibilità
dei suoi lavoretti saltuari, combinata con i turni anche serali e notturni
della madre, è Mario ad occuparsi della quotidianità dei figli, dal risveglio
ai pasti, dalla scuola alle attività extrascolastiche.
Il CTU infatti nella relazione
scrive:
Il CTU ribadisce ulteriormente il
concetto
Quindi conclude rispondendo al
quesito del Giudice
Ma la conclusione non piace al Giudice,
che la stravolge.
Attendeva dal CTU conclusioni diverse
?
Sperava in un appiattimento sulle
misure standardizzate da decenni ?
Sperava in una legittimazione dei
preconcetti prevalenti?
Sperava di essere supportato nel
proprio favor per il modello di
affido esclusivo?
Si tratta solo di ipotesi, non è dato
di sapere quali fossero le aspettative del Giudice al momento di chiedere il
parere tecnico.
Resta il fatto - incontestabile - che
ignora le indicazioni del CTU e ne stravolge le conclusioni.
L’ordinanza recita infatti:
Che scandalo inaccettabile, i figli
conviventi col padre !
In costanza di matrimonio è una
realtà consolidata all’interno di questa coppia, lo scandalo è che possa
accadere anche in caso di separazione.
Al Giudice proprio non va giù, deve
trovare una motivazione per gettare alle ortiche le conclusioni del CTU. Eccola.
Fenomenale davvero!
La collocazione dei figli presso il
padre penalizzerebbe la madre, quindi per dirla col Manzoni “non s’ha da fare”.
Poco importa che sia positiva per
l’equilibrio dei figli, poco importa che garantisca continuità in quanto è Mario
il genitore di riferimento quotidiano, poco importa che i principi di stabilità
sia emotiva che di vita siano legati alla figura paterna, poco importa che la
madre sia oggettivamente impossibilitata ad occuparsi dei figli in misura
uguale a ciò che oggi fa il padre …
La forma mentis della maggior parte dei Giudici è arroccata sull’inscindibilità
del binomio madre-figli, migliore sempre, migliore ovunque, migliore a
prescindere dalle caratteristiche individuali e di coppia delle parti, migliore
anche negando l’oggettività dei fatti, migliore per postulato.
Non riuscendo a liberarsi da
preconcetti tanto radicati, troppi Giudici si dimostrano creativi nel
rispolverare motivazioni dozzinali o coniarne di nuove, al solo scopo di giustificare
misure preconfezionate.
Infatti, come abbiamo quintali di
ordinanze farcite da “i bambini non sono
pacchi postali” e “non è importante
la quantità ma la qualità del tempo trascorso con i figli”, ecco che abbiamo anche “dandoli al padre verrebbe penalizzata la madre”.
In spregio del superiore interesse
del minore.
Quindi il Giudice conclude:
Et voilà, giustizia è fatta!
L’approccio del Giudice è sbagliato,
grossolanamente sbagliato: il diritto di famiglia non considera un premio il
collocamento della prole e, allo stesso modo, non considera una penalizzazione il
mancato collocamento.
Il focus è sul diritto del minore,
non sulla gratificazione dei genitori.
Può un Giudice ignorare questo
principio fondamentale?
Vorremmo porre all’illuminato Giudice
una serie di domande, ma sappiamo che dall’alto della sua torre d’avorio non
risponderà mai.
Non deve essere penalizzato chi è
fuori casa per lavoro.
Ok, ma il principio è simmetrico o
unidirezionale? Vale cioè sia per una lavoratrice che per un lavoratore? A
ruoli invertiti, cosa accade? È in grado il Giudice di citare un suo provvedimento
che colloca i figli presso il padre con la motivazione “per non penalizzarlo del fatto che lavora e non può occuparsi
stabilmente dei figli”?
L’ordinanza, anche nelle motivazioni,
sembra conformata più ad un eccesso di scrupolosa garanzia per i privilegi di
un genitore che non al rispetto delle reali esigenze della prole.
Che fine fa il diritto dell’infanzia
alla stabilità, privando i bambini di quella che attualmente è la figura
genitoriale di riferimento?
Ancora: le frequentazioni padre-figli
sono stabilite in maniera apparentemente ampia, ma concretamente aleatoria.
La formula “quando vorrà, previo accordo” è quanto di più rischioso possa
esistere, ne è a conoscenza il Giudice? È sufficiente che non ci sia accordo su
date ed orari, ed ecco che quando vorrà si trasforma in mai.
Si tratta di una strategia ben
rodata, messa in atto da chi vuole consumare vendette, chi tende ad escludere
un genitore dalla vita dei figli ed aspira a fare degli stessi una proprietà
esclusiva.
È a conoscenza il Giudice della
casistica relativa agli attriti generati dal previo accordo? Sa che con
tale formula conferisce una sorta di diritto di veto al genitore convivente con
la prole? Per quale motivo non essere imparziali scrivendo previa comunicazione?
Un genitore comunica all’altro che
prenderà i figli, punto. Nulla di imprevisto, nulla di destabilizzante, si
tratta di una consuetudine che verrà reiterata centinaia di volte negli anni a
venire. L’imprevisto semmai è la comunicazione che è impossibilitato a
prenderli perché ha 39 di febbre, perché ha avuto un incidente o altro.
Non è costretto a chiedere il
permesso cercando un accordo, avviando ogni volta una trattativa su mezz’ora in
più o mezz’ora in meno, chiedendo accesso a chi si considera proprietario della
prole.
È a conoscenza il Giudice che
subordinando ogni volta le frequentazioni al raggiungimento di un accordo crea un
potenziale focolaio di conflittualità? Sa che con tale formula rafforza
l’asimmetria tra genitore prevalente e genitore marginale? Uno che è costretto
a chiedere e l’altro che decide se, quando e come concedere, restaurando esattamente
ciò che il Legislatore intendeva eliminare con la novella del 2006.
Frequentazioni significative e
costanti sono un diritto dei minori, non degli adulti.
Subordinarle ad un accordo tra le parti
confligge con la stessa ratio del
principio di bigenitorialità.
Altra osservazione sulle spese extra
che un genitore dovrebbe versare all’altro nella misura del 50%.
Si tratta dell’ennesima stortura
generata dal favor per il modello di
affido esclusivo, dal quale il condiviso finge di discostarsi.
Cosa impedisce che anche il genitore
non coabitante possa (o debba?) affrontare delle spese per far fronte ai
bisogni dei figli? Cosa impedisce che possa farlo in prima persona, senza
essere obbligato a delegare al genitore prevalente i compiti di cura?
Un bambino frequenta la palestra di
pallavolo; è il padre che ne cura tutti gli aspetti, dal pagamento della retta
mensile, all’accompagnamento agli allenamenti, all’acquisto dell’attrezzatura
necessaria.
Capita l’imprevisto di un piccolo infortunio,
una caviglia appoggiata male e arriva la distorsione. Il fisioterapista
consiglia l’applicazione di un gel e l’utilizzo di un tutore per 20 gg.
È libero il padre di entrare in
farmacia ed acquistare il tutore, o è obbligato a delegare la madre? E
soprattutto, ha diritto a chiedere un rimborso pari al 50% delle spese
sostenute?
Se la spesa non coperta dal SSN viene
effettuata dalla madre il padre deve contribuire, questo è previsto
dall’ordinanza; ma non è previsto che a ruoli invertiti anche la madre
contribuisca.
Due pesi e due misure, un topos nei nostri tribunali.
Qualsiasi spesa extra, anche
effettuata nell’esclusivo interesse dei minori, è considerata un regalo se
fatta dal genitore non convivente con i figli?
Perché non essere imparziale, scrivendo
“ciascun genitore corrisponderà all’altro,
etc”, invece di circoscrivere alla
madre il diritto di essere rimborsata, come diretta conseguenza del conferimento
di un ruolo egemone nel soddisfacimento delle esigenze della prole?
Un’altra miopia giudiziaria, dalla
quale poi non bisogna stupirsi se nascono attriti.
Ma soprattutto un altro retaggio
dell’affido esclusivo, del quale troppi Giudici non riescono proprio a
liberarsi. Un genitore deve essere prevalente rispetto all’altro, non riescono
ad abbandonare questo modello e non riescono ad assimilare il principio di
bigenitorialità.
Poi salta fuori la solita solfa: che possiamo fare, si sa che i genitori sono
conflittuali …
L’ipocrisia risiede nel fatto che nessuno
vuol vedere l’erogazione di una serie di misure che acuiscono le occasioni di
conflittualità, in alcuni casi le creano dal nulla.
Il Sistema si autoalimenta: creando
il problema, crea anche il diritto di potersene occupare.
Proponiamo da anni un esperimento:
esaminare i casi con i dati oscurati.
Di ogni genitore viene descritto il
comportamento nei confronti della prole e dell’altro coniuge, le
caratteristiche reddituali, le istanze ed ogni altro dettaglio utile, senza
però specificare se si tratti della madre o del padre.
Le decisioni vengono prese su dati
oggettivi ed impersonali, eliminando soggettività e pregiudizi di genere.
Solo dopo l’omologa vengono aggiunte
le generalità delle parti.
È un esperimento impossibile da
realizzare? Forse, ciò non toglie che i risultati sarebbero interessanti.
Siamo sicuri che ogni provvedimento
preso nei tribunali Ordinari e per i Minorenni, nelle Corti d’Appello ed in
Cassazione, ricalcherebbe fedelmente quanto stabilito dal 2006 ad oggi?
In sostanza, l’imparzialità di
giudizio rimane pura o è inquinata da pregiudizi sessisti?
Nel caso di specie, se il Giudice
avesse esaminato gli atti senza conoscere le generalità delle parti, le
conclusioni sarebbero state le stesse?
Un genitore lavora stabilmente, con turni
che ruotano fra mattutini, pomeridiani e notturni, cosa che gli impedisce
oggettivamente di occuparsi della prole in maniera stabile e continuativa;
l’altro non ha un impiego stabile e si occupa di tutte le esigenze dei figli,
ordinarie e straordinarie.
Secondo logica, oltre che secondo
giurisprudenza consolidata, presso quale dei due è meglio collocare i bambini?
Quale Giudice, senza conoscere le
generalità delle parti, si arrampicherebbe sugli specchi disponendo la
collocazione proprio presso il genitore che non può occuparsi dei figli?
Ma i nomi c’erano, quindi …
imparzialità: non pervenuta.
Sorprende l’influenza del pregiudizio
in un campo nel quale sarebbe necessaria la massima oggettività.
Il Magistrato come prerequisito
imprescindibile deve essere un modello di imparzialità, se non vi riesce non
sarebbe meglio che facesse altro?
C’è tanto bisogno di agricoltori, falegnami,
elettricisti, idraulici, maestre, infermiere … tutti mestieri più che
dignitosi, utili, remunerativi … non è obbligatorio entrare in
Magistratura quando non si hanno i requisiti di imparzialità indispensabili
all’esercizio del mandato.
Perché indossare per forza la toga,
quando in certi casi sarebbe meglio una bella tuta da meccanico?
Non serve appellarsi alle figure di
Falcone e Borsellino, come immancabilmente viene fatto ogni volta che si prova
a sollevare critiche sull’operato di qualche Magistrato.
Come in ogni categoria ci sono gli
eroi, è vero, ma ci sono anche le mezze calzette.
La Magistratura annovera sicuramente
delle eccellenze, ma anche tante, troppe gravissime incapacità dalle quali
sortisce l’effetto di fare a pezzi sia il Diritto che i diritti.
Soprattutto dei minori.
Fabio Nestola








