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giovedì 26 settembre 2013

Violenza domestica ai danni di soggetti maschili

Percorso alla scoperta di un fenomeno deformato dai media, inesistente nelle politiche di sostegno alla vittima maschile, poco approfondito dal mondo accademico, rimosso dalla coscienza sociale.

Una corposa letteratura scientifica internazionale evidenzia la carenza di studi specifici in Italia, ove il fenomeno è pressoché ignorato.
L’Osservatorio Permanente sulle Famiglie Separate (FeNBi) ha effettuato un’analisi di oltre 6.500 articoli di cronaca nera che registrano soggetti maschili come vittime di violenza femminile,  all’interno della coppia e/o del nucleo familiare.
Ferma restando una larga prevalenza di soggetti maschili quali autori di un agito violento - tra le mura domestiche e non solo - lo studio analizza la percentuale minoritaria, vale a dire le condotte aggressive e criminose delle quali un soggetto maschile può essere vittima all’interno del rapporto di coppia, rilevando come rispondano a criteri diversi rispetto alla violenza esercitata a ruoli invertiti: per modalità, strumenti, tasso di premeditazione, motivazioni.


Il percorso si snoda attraverso cinque punti
  1. Cosa accade
  2. Come accade
  3. Perché accade
  4. Il ruolo della vittima
  5. La lettura sociale

1) COSA ACCADE
la violenza femminile, contrariamente alla percezione diffusa nell’immaginario collettivo, si esplicita attraverso una vasta gamma di modalità.
Analizzando differenze ed analogie rispetto alla criminalità maschile, emerge come l’uxoricidio “rosa” sia seguito in percentuali significative da tentativi di depistaggio, il 21% dei casi presi in esame.
Occultamento di cadavere, simulazione di suicidio della vittima, simulazione di incidente o aggressione ad opera di terzi (rapina, debiti insoluti, lite occasionale, altro )
Una prerogativa pressoché esclusivamente femminile è l’infanticidio (soppressione dei figli neonati). Anche per quanto riguarda il figlicidio (soppressione dei figli, non in prossimità dell’evento-parto) la donna prevale nella misura del 79%.
Aggressioni a mani nude o con corpi contundenti, che provocano lesioni anche gravi, interessano con maggiore frequenza fasce d’età adolescenziali (bullismo rosa). Va detto che le baby gang femminili, anche in contesti scolastici, indirizzano atti violenti contro coetanei ambosessi.
Gli atti persecutori sanzionati ai sensi dell’art. 612 bis (stalking) registrano autrici femminili in percentuali che oscillano, a seconda delle Procure, tra il 22 ed il 28%.
Il filone emergente, tuttavia, è quello che prevede la distruzione del partner-padre.
Violenza prevalentemente psicologica nei confronti dell’ex partner e dei figli, attraverso la manipolazione dei minori e la delegittimazione progressiva della figura paterna, fino a raggiungere una castrazione del ruolo genitoriale.
L’interruzione forzata di un intero progetto di vita ed i rapporti con i figli privati di qualunque spontaneità, gravemente limitati nei tempi e nei modi imposti per sentenza, costituiscono una inibizione violenta tanto dei più forti istinti naturali quanto delle sovrastrutture culturali, un’aggressione alla sfera più intima e personale dei soggetti coinvolti - adulti e minori - assimilabile ad un vero e proprio stupro delle relazioni.
Lo stupro delle relazioni, inoltre, si aggrava ogniqualvolta il pur limitato “diritto di visita” viene subordinato al volere del genitore che esercita un reale potere sulla prole, quando cioè il genitore prevalente[1] ostacola o impedisce gli incontri dell’altro con i figli.

2) COME ACCADE
Modalità
L’utilizzo di armi da punta e taglio risulta prevalente rispetto alle armi da fuoco, contrariamente a quanto si registra nelle le statistiche dei delitti maschili.
Largo uso di armi improprie: forbici e rasoi, attrezzi agricoli, utensili da lavoro, sostanze corrosive, folgorazione da corrente elettrica,  etc.



Alto tasso di premeditazione.
Il delitto d’impeto rimane una caratteristica prevalentemente maschile, mentre l’omicidio ed il tentato omicidio femminile si concretizzano - in percentuali più che doppie rispetto agli stessi reati maschili - attraverso una pianificazione dell’evento.
Strettamente correlato ad una strategia premeditata è l’utilizzo di veleni, farmaci somministrati in dosi letali e sostanze tossiche in generale, modalità tipicamente femminili non solo nella mitologia e nella letteratura ma anche nella cronaca.





Il delitto su commissione.
Due le modalità principali: attraverso terze persone reclutate allo scopo, oppure attraverso un coinvolgimento emotivo (sessuale e/o affettivo) del complice.  
In sostanza può esserci chi assolda uno o più sicari, come pure chi fa eliminare il marito dall’amante, anche agendo in concorso con l’assassino. Il coinvolgimento dell’amante registra un aumento percentuale per il reato di occultamento di cadavere.






False accuse
Filone emergente, testimoniato direttamente dalle operatrici del diritto con diverse specializzazioni (Sostituti Procuratori, Consulenti dei Tribunali, Avvocati).
Ferma restando la conquista di civiltà rappresentata dai centri antiviolenza, si riscontra un aumento dell’utilizzo fraudolento dei centri stessi per obiettivi diversi da quelli dichiarati.
L’obiettivo dichiarato dovrebbe essere quello di cercare protezione dal soggetto abusante, ma in percentuali anomale emerge come il presunto abusante non sia abusante affatto, ed il reale obiettivo della denunciante è quello di liberarsi in fretta del compagno (marito o convivente), utilizzando il codice penale come scorciatoia per ottenere privilegi economici ed escludere il denunciato dalla vita dei figli.
Accade in percentuali che oscillano tra il 70 ed il 90% dei casi, a seconda delle Procure.
Testimonianze sulla consuetudine consolidata di utilizzare la falsa denuncia le hanno fornite
Barbara Bresci - Sost. Proc. Trib. Savona
Carmen Pugliese - Sost. Proc. Trib. Bergamo
Monica J. Magi - Sost. Proc. Trib. Pistoia
Chiara Camerani - Docente di Criminologia, Un. L’Aquila
Sara Pezzuolo - psicologa giuridica, Firenze
Maria Carolina Palma - CTU Trib. Palermo
Rossana Alfieri - pedagogista clinica, Roma
Clara Cirillo - Presidente AGI (Ass. Giuristi Italiani), Messina
Cristina Nicolini - Avvocato matrimonialista, Bologna
Benedetta Priscitelli - Neuropsichiatra infantile, Parma
Loretta Ubaldi - Criminologa, Pedagogista, CTU Trib. Roma, Roma
Jolanda Stevani -– Psicologa forense, Roma
Daniela Piccione - Avvocato matrimonialista, Palermo
Rosa Di Caprio - Avvocato matrimonialista, Napoli

Emergono quindi percentuali anomale di false accuse, raccolte in un dossier depositato in Senato nel luglio 2011. Ad ulteriore conferma, il fenomeno viene rilevato anche dalla Polizia di Stato che nella rivista ufficiale Polizia Moderna parla testualmente di “epidemia di denunce (…) la maggior parte delle quali, spesso le più infamanti, si dimostrano (…) false o inattendibili. Le denunce “false” costituiscono un’ampia gamma di resoconti non corrispondenti alla verità/realtà dei fatti che vanno dalle dichiarazioni menzognere sostenute dalla precisa volontà e finalità di danneggiare l’ex marito-padre, alle dichiarazioni erronee a causa di una interpretazione distorta della realtà”.
Il dato estremamente rilevante è la capillarità delle fonti, in quanto la Polizia di Stato registra dati provenienti da tutti i commissariati d’Italia.


3) PERCHÉ ACCADE
Gelosia, vendetta, incapacità di accettare la fine di un rapporto.
Sono le motivazioni generalmente addotte quando ad agire violenza è un uomo, ma l’analisi della casistica dimostra come una gelosia morbosa ed una malsana sensazione di possesso dell’altro siano alla base anche di episodi di criminalità femminile.

Reazione a molestie, percosse o angherie di varia natura.
Motivazione tipicamente femminile. Il rapporto causa-effetto fra una violenza subita e quella agita in risposta è percentualmente irrilevante nella casistica maschile.

Motivazioni economiche
Omicidio o tentato omicidio con l’obiettivo di liberarsi del coniuge, quando questi rappresenta un ostacolo al raggiungimento di beni diversi (per riscuotere un’assicurazione, per accedere ad un’eredità, per un patrimonio immobiliare), o per nascondere alla vittima vistosi ammanchi (per forti perdite al gioco, per mantenere un amante tossicodipendente, per speculazioni sbagliate)  




Liberazione, percezione dell’impossibilità di fare altro
“non voleva la separazione”, “non lo sopportavo più” oppure “ero esasperata”sono motivazioni ricorrenti nelle dichiarazioni delle donne uxoricide. Nonostante la legge offra gli strumenti per liberarsi di un coniuge percepito come ormai intollerabile, indipendentemente dal consenso tra le parti, in alcuni casi detti strumenti non vengono utilizzati e l’unica soluzione possibile appare l’eliminazione fisica della persona causa di malessere.



Figli contesi
La madre è, da sempre, largamente prevalente nel ruolo di genitore affidatario o collocatario dei figli minori: tuttavia nei rari casi di custodia al padre la reazione violenta ricorre nella casistica femminile. La cronaca annovera casi di intimidazioni, pestaggi, gambizzazioni ed omicidi commissionati e/o eseguiti da madri non affidatarie, inoltre in caso di perdita della prole ad opera dei Servizi Sociali si registrano anche casi di violenza auto diretta.  
Ne risulta che la pulsione violenta prescinde dal genere, non appartiene al maschile ma al concetto di interruzione del progetto genitoriale.
La casistica maschile - auto ed etero diretta - risulta da sempre prevalente nella violenza causata dai figli contesi. I dati oggettivi dicono che, con la separazione, il padre diviene il genitore marginale nella grande maggioranza dei casi; capovolgendo ipoteticamente la casistica è verosimile che risulterebbero capovolte anche le percentuali di reazioni violente.


VOLEVA VEDERE LA FIGLIA: UCCISO A MARTELLATE


UCCIDE A SPRANGATE EX MARITO
CHE AVEVA L’AFFIDO DEL FIGLIO
vittima un padre 35enne, il corpo nascosto in un fusto d'olio nel garage di casa


Legittimazione culturale
In particolar modo nella lettura dei media, compare la modalità comprensiva/legittimante che viene meglio analizzata al 5° punto.
In occasione di delitti femminili la cronaca riporta sovente titoli quali “il delitto del troppo amore”, “una strage per un amore impossibile”, “ha ucciso chi amava di più”.
Chiavi di lettura del tutto assenti in occasione di delitti con autori di genere maschile.
Anche nell’erogazione delle pene si registra una vistosa asimmetria valutativa, che trova conferma nelle casistiche statunitensi, canadesi, britanniche: la donna che delinque viene prevalentemente considerata malata e/o preda di un’alterazione ormonale, comunque incapace di intendere e volere; l’uomo è invece considerato un criminale lucido e cosciente, senza attenuanti.
Philip Resnick osserva una netta tendenza a considerare la donna “malata” piuttosto che “assassina”. Nel 68% dei casi le donne finiscono in clinica psichiatrica mentre solo il 27% scontano una pena detentiva in carcere. Per gli uomini la situazione sembra essere invertita, visto che solo il 14% viene inviato in manicomio contro un 72% che viene imprigionato o addirittura condannato a morte[2].
Marks e Krumar dall’analisi del loro campione, in merito alla soppressione dei figli rilevano che le madri vengono mandate in carcere meno frequentemente rispetto ai padri, pur avendo commesso lo stesso reato di figlicidio. Secondo gli autori la motivazione potrebbe essere la percezione che i padri facciano uso di metodi più violenti per commettere il reato
.
Le percentuali sono 84% dei padri e 19% delle madri puniti con il carcere per il reato commesso.
I campioni analizzati da D’Orban e Cheung parlano di percentuali ancora più basse, attorno al 10%, di donne in carcere in seguito ad omicidio di adulti o adolescenti, la maggior parte ottiene la libertà condizionale o va in un ospedale psichiatrico.
Anche un altro studioso della Sydney University, Andrei Wilczynsky, sostiene che la giustizia criminale tratta molto diversamente, in ogni fase del processo, le madri che uccidono i loro bambini dai padri che commettono il medesimo reato, seguendo il principio indimostrabile che i padri sarebbero “cattivi” e “normali” mentre le madri sarebbero “pazze” ed “anormali”.


   




4 - IL RUOLO DELLA VITTIMA
Omette di denunciare il fatto.
Se è costretto a ricorrere a cure ospedaliere copre, depista, mente.
Evita di parlare delle proprie vicende, non le condivide con amici, parenti, colleghi.
Spera di poter risolvere da solo, è indotto a ritenere umiliante dover ricorrere ad aiuti esterni.
Teme giudizi e derisioni, si sente inadeguato, perde autorevolezza, stima, considerazione di sé.

La vittima maschile incontra estrema difficoltà nel riconoscersi come tale. L’uomo in sostanza evita di confidarsi con amici e parenti, di ricorrere all’Autorità Giudiziaria e quindi di sporgere denuncia.  La percentuale del sommerso maschile, infatti, risulta essere enormemente superiore al pur considerevole sommerso femminile. Perché?
Seguendo con assiduità le lodevoli  iniziative dell’On. Ministro Mara Carfagna a partire dal primo giorno di mandato, non possiamo che esprimere viva soddisfazione per i concreti risultati ottenuti.
L’introduzione del reato di stalking nel nostro ordinamento - art. 612 bis c.p. - costituisce, nel suo intento, una conquista civile dell’intera collettività; così come il centro di assistenza telefonica 1522 ed i diversi spot televisivi finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza.
Con estremo rammarico, però, si nota una curiosa lacuna nel principio stesso di pari opportunità, ancora più curiosa nella misura in cui proveniente proprio dal Ministero per le Pari Opportunità.
Il concetto di persona vittima di violenza non sembra appartenere al Ministero guidato dall’On. Carfagna, che preferisce contrastare la violenza solo qualora ne sia vittima un soggetto di genere femminile.
Le operatrici del citato 1522, ad esempio, non offrono alcuna assistenza qualora chi denuncia di essere vittima di atti persecutori sia un soggetto di genere maschile. L’istituzione del servizio viene pubblicizzata esplicitamente come “antiviolenza donne”.
Gli spot televisivi, inoltre, lanciano un messaggio mistificatorio in quanto lasciano intendere che solo una donna possa essere vittima di stalking, escludendo a priori che possano esistere vittime maschili
Postulato smentito dai dati relativi al primo anno di applicazione della norma, divulgati dallo stesso Ministro, i quali dati testimoniano un 20% di vittime maschili per le quali non è stata prevista alcuna misura di sostegno. Vittime alle quali il Ministero Pari Opportunità nega le pari opportunità; appare una vistosa contraddizione.
Sono apprezzabili le dichiarazioni ministeriali del luglio 2009, quando - invocando la parola d’ordine tolleranza zero - l’On. Carfagna affermava, tra l’altro:  “(…) anche un solo atto di violenza contro una donna è troppo, e richiede una risposta ferma e dura delle istituzioni”(…).
Principio ineccepibile, come non condividere?
È lecito chiedersi, però, come mai un solo atto di violenza contro una donna richieda ferme e dure contromisure istituzionali, mentre il 20% della popolazione maschile può anche essere abbandonata a se stessa, non meritevole del minimo interesse politico, legislativo, assistenziale e mediatico. Il 20%, non lo 0,01%
Altro aspetto degno di considerazione. È stato sottolineato come gli uomini incontrino una maggiore difficoltà nel denunciare le violenze subite rispetto alle donne, per cui il sommerso maschile risulta essere enormemente superiore rispetto al sommerso femminile.
Quali sono le iniziative istituzionali per far emergere il sommerso?
Se da un lato si sollecitano - doverosamente - le donne a denunciare, si incoraggiano, si sostengono, si organizzano campagne mediatiche, si forniscono strumenti quali case di fuga, centri antiviolenza e call-center di consulenza ed orientamento, dall’altro non esiste un solo centro di accoglienza per uomini vittime di violenza e non è prevista la benché minima iniziativa per sollecitare gli uomini a denunciare. 
Ne risulta un dato incontestabile: la donna che denuncia di aver subito violenza acquisisce lo status di vittima, l’uomo che denuncia acquisisce lo status di inetto.
Non viene percepito come vittima, è emarginato e discriminato ad ogni livello, ad iniziare dal servizio antistalking 1522 che non è in grado di dare rispostei alle richieste di aiuto maschili, fino al primo impatto con il commissariato presso il quale la vittima maschile prova a sporgere denuncia, ove viene accolto di malavoglia, con sufficienza e spesso anche con umiliante derisione. La risposta più frequente è un invito ad andarsene, a non intasare inutilmente il commissariato perchè “se non sa cavarsela si trovi un bravo avvocato, certe cose le risolvono loro
L’uomo che denuncia la violenza della propria compagna è spinto a vergognarsi di averlo fatto: è considerato un soggetto inadeguato, da umiliare in quanto incapace di sbrigarsela da solo magari con modalità del peggiore machismo, quindi reagendo alla violenza subita con una violenza uguale e contraria.
Un invito più o meno velato a picchiare quando si viene picchiati non può essere, in alcun modo, una risposta istituzionale sostenibile.
Non è dato di sapere se quella di ignorare le vittime maschili sia una strategia voluta o una dimenticanza fortuita, resta il fatto che il 20% costituisce solo la punta dell’iceberg di una violenza subita ben maggiore, che (esattamente come è accaduto per l’utenza femminile) è lecito credere emergerebbe in percentuali ancor più significative qualora esistesse un corposo incentivo istituzionale.
Il reato di stalking viene propagandato come una violenza di genere – pur non essendo affatto, dati alla mano, una esclusiva del genere maschile – mentre le sole ad essere realmente di genere sono, ad oggi, le risposte istituzionali.


5 - LA LETTURA SOCIALE
Comprensione per l’autrice
Scetticismo nei confronti della vittima
Asimmetria giuridico-mediatica
Atteggiamento superficiale di Magistratura e Forze dell’Ordine
Diverso standard di valutazione della violenza
Un soggetto maschile non è in pericolo, non ha bisogno d’aiuto, può cavarsela da solo

Cortina di Pizzo: il pregiudizio nei media, nella magistratura, nella politica, nelle attività di supporto sociale e nel sistema educativo, a favore dell’ottica femminile in generale e femminista in particolare. (Warren Farrell, The Myth of Male Power, 2006)
Secondo tale pregiudizio la violenza femminile esisterebbe in natura esclusivamente in forma “reattiva”, vale a dire in risposta di un’altra violenza subita: “quando è un uomo a compiere un atto violento l’attenzione si concentra sulla vittima e sull’efferatezza del gesto; quando l’atto violento è compiuto da una donna l’attenzione si  concentra sulle cause che potrebbero averla portata a commetterlo”.
Ne risulta che la violenza femminile possa anche essere letta con valenza risarcitoria.
A tale scopo è utile fare riferimento all’esperimento trasmesso dall’emittente ABC News nel 2006.

Clem Taylor, giornalista statunitense e conduttore della trasmissione Prime Time, ha effettuato un esperimento avvalendosi di una troupe composta da psicologi, un sociologo ed un antropologo, oltre a tecnici audio ed operatori video.
Due attori, una ragazza ed un ragazzo, avrebbero dovuto simulare una lite di fronte ad alcune telecamere nascoste, mentre la troupe registrava le reazioni dei passanti.
Prima fase: lui aggredisce lei
Parco pubblico, ore 16. La lite è pianificata secondo modalità aggressive crescenti: all’inizio l’attore insulta la ragazza, poi la picchia con un giornale, quindi le strattona gli abiti, la spintona, la afferra per i capelli.
La tipologia dei passanti è estremamente varia, anche per quanto riguarda la fascia d’età: una comitiva di ragazzi, una giovane donna col cane, una coppia di anziani, due joggers, un uomo corpulento con la figlia, diverse mamme con bambini delle quali una con la carrozzina, un anziano con bastone, una coppia in bicicletta, etc.
Ogni passante ha mostrato interesse per la lite e si sono registrate reazioni secondo una scala crescente: chi ha espresso il proprio biasimo semplicemente fermandosi a formare un circolo intorno ai due attori, chi è intervenuto verbalmente (invitando il ragazzo a smettere, insultandolo o minacciando di chiamare la polizia), chi fisicamente (separando gli attori, bloccando il ragazzo, in un caso anche gettandolo a terra).
“Passante” è forse un termine improprio, in quanto la lite - pur svolgendosi volutamente in prossimità di un viale di passaggio - ha richiamato l’attenzione ed il successivo intervento anche di gente non esattamente prossima al set.
Seconda fase: lei aggredisce lui
L’esperimento a ruoli invertiti è stato ripetuto cambiando giorno ed orario, per evitare di incontrare frequentatori abituali del parco che potessero smascherare una scena già vista.
Lei aggredisce lui secondo le identiche modalità crescenti della prima fase: urla, insulti, giornale, abiti, spintoni, capelli.
Nessuno dei passanti è intervenuto, nemmeno fermandosi.
Qualcuno da lontano si è mostrato incuriosito, ma senza avvicinarsi.
Nessun tipo di intervento, nemmeno il più blando, ognuno ha continuato per la propria strada e più di un soggetto ha mostrato empatia per la ragazza-offender invece che per il ragazzo-target, invitando lei a picchiare più forte, ridendo, mimando le percosse.
L’esperimento è quindi entrato nel vivo: i soggetti che hanno assistito alla seconda fase sono stati fermati, è stato loro spiegato che si trattava di una candid camera ed è stato somministrato un questionario con la liberatoria e la richiesta di precisare i motivi del loro comportamento.
Tutti hanno dichiarato “chissà lui cosa le aveva fatto per spingerla a tanta violenza”.
La dimostrazione empirica delle teorie di Warren Farrell.
Una persona (un uomo) ha aggiunto che la donna violenta non può essere un problema: visto che per secoli hanno subito, è normale che ora si ribellino picchiando, aggredendo, uccidendo.
Pur se si tratta di una singola opinione, è da considerare anche quest’ultima chiave di lettura; il carattere risarcitorio della violenza femminile potrebbe far si che l’episodio non venga valutato in quanto tale, ma come legittima reazione a violenze subite da altre donne, in altri tempi ed altri luoghi.
Quindi è giusto che un uomo subisca violenza; il motivo infatti non va ricercato nella eventuale colpa della vittima, ma si annida nelle colpe accumulate dai suoi antenati.
Teoria quantomeno singolare.
Se fosse valida, oggi renderebbe legittima l’uccisione di qualsiasi tedesco da parte di qualsiasi ebreo, di qualsiasi bianco da parte di qualsiasi nero, di qualsiasi prete da parte di qualsiasi eretico.

Stalking: sono le donne le più violente
meno inibite degli uomini nel perpetuare atti di violenza, convinte che tali comportamenti siano meno gravi se messi in atto da un soggetto femminile






[1] - Genitore prevalente: affidatario prima della riforma, collocatario  dopo il 2006
[2] Resnick, Marks & Krumar, D’Orban & Cheung: Dall’amore alla distruttività, Alessandra Bramante – 2005 

venerdì 2 agosto 2013

Giustizia è fatta: Il trionfo dell’ipocrisia

Abbiamo detto e scritto più volte della forzatura sistematica in atto nei nostri Tribunali per non applicare la legge 54/06: abbiamo analizzato per anni  e documentato dettagliatamente le strategie di aggiramento della norma,  abbiamo monitorato decreti e sentenze che del “condiviso” hanno solo il nome, abbiamo raccolto dossier da depositare in Parlamento, abbiamo dimostrato nelle audizioni alla Camera e al Senato la mancata applicazione della legge tradita, abbiamo effettuato ricerche pubblicate su portali e riviste scientifiche, abbiamo elaborato da anni relazioni da presentare in decine e decine di seminari e corsi di formazione per avvocati … 
Conoscendo quindi nei minimi dettagli le dinamiche di autolegittimazione del Sistema, pronto alle più ardite acrobazie dialettiche pur di giustificare il proprio accanimento nel replicare il modello di affidamento esclusivo, dovremmo ormai essere al riparo da ogni sconcerto nell’acquisire nuovi elementi di valutazione.
Non è così: non riusciremo mai ad abituarci alle assurdità che sanno partorire alcuni tribunali.
L’ultima - in ordine di tempo, non certo di assurdità - è dell’aprile 2013.

Il procedimento non è esaurito, quindi preferiamo alterare i nomi delle persone coinvolte ed omettere gli estremi dei professionisti, per non rendere identificabili le parti ed i rispettivi legali, ne’ il CTU e/o il tribunale competente. Per ora.

I fatti - si separa una coppia atipica: Anna lavora regolarmente a contratto, Mario saltuariamente in nero.
Anna e Mario hanno due bambini ed hanno raggiunto questo equilibrio: è il padre che si occupa principalmente dei figli, in assenza della moglie impegnata al lavoro.
Si tratta di una scelta obbligata, che dipende dal fallimento della ditta presso la quale Mario era impiegato. Ora lavora un paio d’ore al giorno quando capita, ma il suo ruolo domestico è tanto prevalente che la stessa Anna lo definisce “casalingo”.   
Il Giudice non prende atto della situazione, non valuta nel caso di specie quale sia la figura di riferimento per i figli, non decide di conseguenza, non si assume alcuna responsabilità; nomina l’immancabile CTU, delegando ad altri il compito di uniformarsi all’orientamento prevalente che prevede come “migliori” le misure standard: casa, assegno e figli ad un genitore e un mortificante diritto di visita all’altro, quale perfetta replica dell’affido esclusivo.
Il CTU però non si limita a seguire il copione preferito nei nostri tribunali, ma rileva ciò che chiunque - quindi anche lo stesso Giudice - avrebbe potuto rilevare: nella coppia presa in esame i compiti di cura della prole vengono svolti prevalentemente dal padre.
In ragione dell’estrema flessibilità dei suoi lavoretti saltuari, combinata con i turni anche serali e notturni della madre, è Mario ad occuparsi della quotidianità dei figli, dal risveglio ai pasti, dalla scuola alle attività extrascolastiche.

Il CTU infatti nella relazione scrive:




Il CTU ribadisce ulteriormente il concetto


Quindi conclude rispondendo al quesito del Giudice


Ma la conclusione non piace al Giudice, che la stravolge.
Attendeva dal CTU conclusioni diverse ?
Sperava in un appiattimento sulle misure standardizzate da decenni ?
Sperava in una legittimazione dei preconcetti prevalenti?
Sperava di essere supportato nel proprio favor per il modello di affido esclusivo?  
Si tratta solo di ipotesi, non è dato di sapere quali fossero le aspettative del Giudice al momento di chiedere il parere tecnico.
Resta il fatto - incontestabile - che ignora le indicazioni del CTU e ne stravolge le conclusioni.   
L’ordinanza recita infatti:



Che scandalo inaccettabile, i figli conviventi col padre !
In costanza di matrimonio è una realtà consolidata all’interno di questa coppia, lo scandalo è che possa accadere anche in caso di separazione.
Al Giudice proprio non va giù, deve trovare una motivazione per gettare alle ortiche le conclusioni del CTU. Eccola.  


Fenomenale davvero!
La collocazione dei figli presso il padre penalizzerebbe la madre, quindi per dirla col Manzoni “non s’ha da fare”.
Poco importa che sia positiva per l’equilibrio dei figli, poco importa che garantisca continuità in quanto è Mario il genitore di riferimento quotidiano, poco importa che i principi di stabilità sia emotiva che di vita siano legati alla figura paterna, poco importa che la madre sia oggettivamente impossibilitata ad occuparsi dei figli in misura uguale a ciò che oggi fa il padre …
La forma mentis della maggior parte dei Giudici è arroccata sull’inscindibilità del binomio madre-figli, migliore sempre, migliore ovunque, migliore a prescindere dalle caratteristiche individuali e di coppia delle parti, migliore anche negando l’oggettività dei fatti, migliore per postulato.
Non riuscendo a liberarsi da preconcetti tanto radicati, troppi Giudici si dimostrano creativi nel rispolverare motivazioni dozzinali o coniarne di nuove, al solo scopo di giustificare misure preconfezionate.
Infatti, come abbiamo quintali di ordinanze farcite da “i bambini non sono pacchi postali” e “non è importante la quantità ma la qualità del tempo trascorso con i figli”,  ecco che abbiamo anche “dandoli al padre verrebbe penalizzata la madre”.
In spregio del superiore interesse del minore.
Quindi il Giudice conclude:


Et voilà, giustizia è fatta!
L’approccio del Giudice è sbagliato, grossolanamente sbagliato: il diritto di famiglia non considera un premio il collocamento della prole e, allo stesso modo, non considera una penalizzazione il mancato collocamento.
Il focus è sul diritto del minore, non sulla gratificazione dei genitori.
Può un Giudice ignorare questo principio fondamentale?
Vorremmo porre all’illuminato Giudice una serie di domande, ma sappiamo che dall’alto della sua torre d’avorio non risponderà mai.

Non deve essere penalizzato chi è fuori casa per lavoro.
Ok, ma il principio è simmetrico o unidirezionale? Vale cioè sia per una lavoratrice che per un lavoratore? A ruoli invertiti, cosa accade? È in grado il Giudice di citare un suo provvedimento che colloca i figli presso il padre con la motivazione “per non penalizzarlo del fatto che lavora e non può occuparsi stabilmente dei figli”?

L’ordinanza, anche nelle motivazioni, sembra conformata più ad un eccesso di scrupolosa garanzia per i privilegi di un genitore che non al rispetto delle reali esigenze della prole.
Che fine fa il diritto dell’infanzia alla stabilità, privando i bambini di quella che attualmente è la figura genitoriale di riferimento? 

Ancora: le frequentazioni padre-figli sono stabilite in maniera apparentemente ampia, ma concretamente aleatoria.
La formula “quando vorrà, previo accordo” è quanto di più rischioso possa esistere, ne è a conoscenza il Giudice? È sufficiente che non ci sia accordo su date ed orari,  ed ecco che quando vorrà si trasforma in mai.
Si tratta di una strategia ben rodata, messa in atto da chi vuole consumare vendette, chi tende ad escludere un genitore dalla vita dei figli ed aspira a fare degli stessi una proprietà esclusiva.
È a conoscenza il Giudice della casistica relativa agli attriti generati dal previo accordo?  Sa che con tale formula conferisce una sorta di diritto di veto al genitore convivente con la prole? Per quale motivo non essere imparziali scrivendo previa comunicazione?
Un genitore comunica all’altro che prenderà i figli, punto. Nulla di imprevisto, nulla di destabilizzante, si tratta di una consuetudine che verrà reiterata centinaia di volte negli anni a venire. L’imprevisto semmai è la comunicazione che è impossibilitato a prenderli perché ha 39 di febbre, perché ha avuto un incidente o altro.
Non è costretto a chiedere il permesso cercando un accordo, avviando ogni volta una trattativa su mezz’ora in più o mezz’ora in meno, chiedendo accesso a chi si considera proprietario della prole.   
È a conoscenza il Giudice che subordinando ogni volta le frequentazioni al raggiungimento di un accordo crea un potenziale focolaio di conflittualità? Sa che con tale formula rafforza l’asimmetria tra genitore prevalente e genitore marginale? Uno che è costretto a chiedere e l’altro che decide se, quando e come concedere, restaurando esattamente ciò che il Legislatore intendeva eliminare con la novella del 2006.
Frequentazioni significative e costanti sono un diritto dei minori, non degli adulti.
Subordinarle ad un accordo tra le parti confligge con la stessa ratio del principio di bigenitorialità.

Altra osservazione sulle spese extra che un genitore dovrebbe versare all’altro nella misura del 50%.
Si tratta dell’ennesima stortura generata dal favor per il modello di affido esclusivo, dal quale il condiviso finge di discostarsi.
Cosa impedisce che anche il genitore non coabitante possa (o debba?) affrontare delle spese per far fronte ai bisogni dei figli? Cosa impedisce che possa farlo in prima persona, senza essere obbligato a delegare al genitore prevalente i compiti di cura?
Un bambino frequenta la palestra di pallavolo; è il padre che ne cura tutti gli aspetti, dal pagamento della retta mensile, all’accompagnamento agli allenamenti, all’acquisto dell’attrezzatura necessaria.
Capita l’imprevisto di un piccolo infortunio, una caviglia appoggiata male e arriva la distorsione. Il fisioterapista consiglia l’applicazione di un gel e l’utilizzo di un tutore per 20 gg.
È libero il padre di entrare in farmacia ed acquistare il tutore, o è obbligato a delegare la madre? E soprattutto, ha diritto a chiedere un rimborso pari al 50% delle spese sostenute?
Se la spesa non coperta dal SSN viene effettuata dalla madre il padre deve contribuire, questo è previsto dall’ordinanza; ma non è previsto che a ruoli invertiti anche la madre contribuisca.
Due pesi e due misure, un topos nei nostri tribunali.
Qualsiasi spesa extra, anche effettuata nell’esclusivo interesse dei minori, è considerata un regalo se fatta dal genitore non convivente con i figli?
Perché non essere imparziale, scrivendo “ciascun genitore corrisponderà all’altro, etc”, invece di  circoscrivere alla madre il diritto di essere rimborsata, come diretta conseguenza del conferimento di un ruolo egemone nel soddisfacimento delle esigenze della prole?
Un’altra miopia giudiziaria, dalla quale poi non bisogna stupirsi se nascono attriti.
Ma soprattutto un altro retaggio dell’affido esclusivo, del quale troppi Giudici non riescono proprio a liberarsi. Un genitore deve essere prevalente rispetto all’altro, non riescono ad abbandonare questo modello e non riescono ad assimilare il principio di bigenitorialità.  
Poi salta fuori la solita solfa: che possiamo fare, si sa che i genitori sono conflittuali
L’ipocrisia risiede nel fatto che nessuno vuol vedere l’erogazione di una serie di misure che acuiscono le occasioni di conflittualità, in alcuni casi le creano dal nulla.
Il Sistema si autoalimenta: creando il problema, crea anche il diritto di potersene occupare.

Proponiamo da anni un esperimento: esaminare i casi con i dati oscurati.
Di ogni genitore viene descritto il comportamento nei confronti della prole e dell’altro coniuge, le caratteristiche reddituali, le istanze ed ogni altro dettaglio utile, senza però specificare se si tratti della madre o del padre.
Le decisioni vengono prese su dati oggettivi ed impersonali, eliminando soggettività e pregiudizi di genere.
Solo dopo l’omologa vengono aggiunte le generalità delle parti.
È un esperimento impossibile da realizzare? Forse, ciò non toglie che i risultati sarebbero interessanti.
Siamo sicuri che ogni provvedimento preso nei tribunali Ordinari e per i Minorenni, nelle Corti d’Appello ed in Cassazione, ricalcherebbe fedelmente quanto stabilito dal 2006 ad oggi?
In sostanza, l’imparzialità di giudizio rimane pura o è inquinata da pregiudizi sessisti? 
Nel caso di specie, se il Giudice avesse esaminato gli atti senza conoscere le generalità delle parti, le conclusioni sarebbero state le stesse?
Un genitore lavora stabilmente, con turni che ruotano fra mattutini, pomeridiani e notturni, cosa che gli impedisce oggettivamente di occuparsi della prole in maniera stabile e continuativa; l’altro non ha un impiego stabile e si occupa di tutte le esigenze dei figli, ordinarie e straordinarie.
Secondo logica, oltre che secondo giurisprudenza consolidata, presso quale dei due è meglio collocare i bambini?
Quale Giudice, senza conoscere le generalità delle parti, si arrampicherebbe sugli specchi disponendo la collocazione proprio presso il genitore che non può occuparsi dei figli?
Ma i nomi c’erano, quindi … imparzialità: non pervenuta.

Sorprende l’influenza del pregiudizio in un campo nel quale sarebbe necessaria la massima oggettività.

Il Magistrato come prerequisito imprescindibile deve essere un modello di imparzialità, se non vi riesce non sarebbe meglio che facesse altro?
C’è tanto bisogno di agricoltori, falegnami, elettricisti, idraulici, maestre, infermiere … tutti mestieri più che dignitosi, utili, remunerativi … non è obbligatorio entrare in Magistratura quando non si hanno i requisiti di imparzialità indispensabili all’esercizio del mandato.
Perché indossare per forza la toga, quando in certi casi sarebbe meglio una bella tuta da meccanico?
Non serve appellarsi alle figure di Falcone e Borsellino, come immancabilmente viene fatto ogni volta che si prova a sollevare critiche sull’operato di qualche Magistrato.
Come in ogni categoria ci sono gli eroi, è vero, ma ci sono anche le mezze calzette.
La Magistratura annovera sicuramente delle eccellenze, ma anche tante, troppe gravissime incapacità dalle quali sortisce l’effetto di fare a pezzi sia il Diritto che i diritti.
Soprattutto dei minori.

Fabio Nestola